Una ricorrenza che rafforza la lotta contro il traffico di Beni Culturali

Lo scorso 14 novembre, nel giorno del cinquantesimo anniversario della “Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property”, si è celebrato il primo “International Day against Illicit Trafficking in Cultural Property”, un evento istituito all’unanimità dai 193 Stati membri dell’UNESCO

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La forte connotazione simbolica di questa data costituisce, in primis, un’occasione per trarre un bilancio della complessiva risposta, da parte della suddetta Convenzione, alle criticità connesse alla circolazione illecita di beni di interesse culturale e, in secondo luogo, un’opportunità per meglio affrontare le problematiche inerenti ai recenti sviluppi del traffico di opere d’arte.

La Convenzione UNESCO del 1970 rappresenta il primo trattato internazionale intervenuto a regolamentare la circolazione transnazionale di beni culturali in tempo di pace, procedendo nel segno del rafforzamento della cooperazione internazionale per la tutela del patrimonio culturale di ogni Stato. Questo elemento nevralgico si è tradotto, sul piano concreto, in una nuova disciplina posta a presidio delle importazioni ed esportazioni di oggetti d’arte, nonché delle restituzioni dei beni oggetto delle operazioni di traffico.

La straordinaria portata innovativa di questi temi, tuttavia, è stata controbilanciata dall’introduzione di norme vaghe e di carattere non “self executing”, che di fatto hanno offerto agli Stati parte la possibilità di interpretare le disposizioni convenzionali in modo variegato e di introdurre nei rispettivi ordinamenti nazionali previsioni normative non adeguatamente armonizzate.

Quest’ultimo aspetto risulta sicuramente la conseguenza naturale della radicata contrapposizione di interessi tra le c.d. “source nations, ovvero gli Stati portatori dell’esigenza di effettuare maggiori controlli sulla circolazione dei beni culturali, e le c.d. “market nations, ovvero i Paesi maggiormente interessati ad assecondare gli interessi del mercato dell’arte, fortemente improntati in favore del principio della libera circolazione delle opere di rilievo artistico.

All’interno del testo convenzionale, un esempio lampante di tale conflittualità è costituito dal ruolo fondamentalmente accessorio, frammentario e residuale delle norme penalistiche, il quale ha dato impulso alla formazione di una evidente lacuna nell’uniformità di trattamento dei crimini contro il patrimonio culturale sul piano della comunità internazionale.

La Convenzione, infatti, rimette alla discrezionalità degli Stati membri la possibilità di optare indistintamente in favore dell’introduzione di sanzioni penali o amministrative per punire un ridotto ventaglio di condotte illecite. Tra queste figurano unicamente, ai sensi dell’art. 6 (b), l’esportazione di beni culturali non accompagnati dall’idoneo certificato di esportazione e, ai sensi dell’art. 7 (b),  l’importazione dei soli beni culturali rubati in un museo o altra istituzione similare situati sul territorio di un altro Stato parte della Convenzione, ovvero condotte che di fatto rappresentano solo una parte di un fenomeno avente sfaccettature molto più complesse.

La Convenzione UNESCO, dunque, oggi resta uno strumento la cui importanza rileva più sul piano formale che su quello sostanziale e che, in aggiunta, presenta ulteriori limiti in rapporto alle più recenti sfide di cui si è fatta carico la comunità internazionale.

Nel corso degli ultimi anni è stato ampiamente provato che il traffico transnazionale di beni culturali ha conosciuto una maggiore diffusione attraverso l’uso del web, ovvero un settore che ha consentito a una platea più ampia di attori di partecipare alle operazioni di traffico e di vendere gli oggetti d’arte direttamente agli acquirenti finali del mercato dell’arte.

I vantaggi offerti dal mondo digitale hanno, dunque, consentito ai partecipanti di sfuggire più agevolmente ai controlli delle forze dell’ordine, anche attraverso la compravendita di oggetti d’arte di ridotte dimensioni e/o contraffatti che spesso vengono materialmente consegnati all’acquirente per mezzo di spedizioni postali o altri meccanismi che consentono al mittente di eludere la responsabilità penale.

La pandemia dovuta alla diffusione del Covid-19 certamente non ha contribuito a porre un freno alle operazioni di traffico. Queste ultime, infatti, hanno presentato un vistoso incremento, dovuto con ogni probabilità a un sostanziale allentamento dei controlli nei luoghi dove le opere d’arte vengono materialmente sottratte, tra cui i siti archeologici, e nelle altre aree che costituiscono i mezzi preferenziali per alimentare le operazioni di contrabbando.

Ora più che mai, dunque, sarebbe necessario intervenire in modo più rigoroso nella tutela del patrimonio culturale di tutti i popoli al fine di evitare che nuove parti di esso siano irrimediabilmente perdute.

La giornata internazionale contro il traffico illecito di beni culturali, pertanto, rappresenta un’occasione in cui ≪l’UNESCO invita ognuno di noi ad accrescere la propria consapevolezza riguardo al fatto che il furto, la vendita o l’acquisto di un’opera di origine illecita equivale a partecipare al saccheggio del patrimonio dei popoli e a distruggerne la storia≫.

Con tali parole il Direttore Generale dell’UNESCO, Audrey Azoulay, ha voluto sottolineare come questa simbolica ricorrenza costituisca un’opportunità per rafforzare in modo significativo la risposta al fenomeno del traffico di beni culturali, risposta in cui certamente giocano un ruolo basilare le campagne di educazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica riguardo alla conoscenza del patrimonio storico-artistico dell’umanità e del significato che esso riveste per la comunità internazionale.

Spetterà dunque a quest’ultima dimostrare che l’impegno formale assunto in questa occasione si traduca in una risposta concreta in favore della effettiva salvaguardia della cultura.

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