Insequestrabilità delle opere d’arte prestate da Stati esteri, la Camera avvia l’esame della proposta di legge
LAssemblea discute l’AC 182-A: un solo articolo per garantire la restituzione delle opere esposte in Italia, con clausola di reciprocità e verifica del Comando Carabinieri TPC
È approdata all’esame dell’Assemblea della Camera dei deputati la proposta di legge AC 182-A, recante “Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d’arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l’esposizione al pubblico”. L’ultimo aggiornamento del provvedimento coincide con l’avvio della discussione in Aula. La proposta, di iniziativa parlamentare, è stata presentata il 13 ottobre 2022. Il 24 gennaio 2023 è stata assegnata in sede referente alla VII Commissione Cultura. L’esame in Commissione è iniziato l’8 febbraio 2024 e si è concluso il 26 marzo 2025, quando è stato conferito al relatore il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea, dopo l’introduzione nel testo della clausola di invarianza finanziaria.
Il testo si compone di un unico articolo articolato in cinque commi. L’obiettivo dichiarato è favorire la circolazione internazionale delle opere d’arte e dei beni di rilevante interesse culturale o scientifico destinati a mostre in Italia, offrendo agli Stati prestatori una cornice giuridica che escluda il rischio di sequestro giudiziario civile durante la permanenza sul territorio nazionale.
Il comma 1 stabilisce che i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non sono Parti della Convenzione UNIDROIT del 24 giugno 1995, ratificata con legge 7 giugno 1999, n. 213, quando destinati a manifestazioni ed esposizioni presso musei o altre istituzioni culturali italiane, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell’ambito di procedimenti civili relativi alla proprietà o al possesso. La tutela opera per il periodo della loro permanenza in Italia ed è subordinata alla condizione di reciprocità. Restano ferme le disposizioni derivanti da convenzioni e accordi internazionali, anche bilaterali, e dalla normativa dell’Unione europea. La relazione illustrativa chiarisce la ratio dell’intervento: superare le resistenze di alcuni Stati a concedere prestiti internazionali, resistenze motivate dal timore che controversie promosse da soggetti pubblici o privati possano condurre al sequestro delle opere nel Paese ospitante. In questo senso la norma intende rafforzare la credibilità del sistema italiano dei prestiti, offrendo una garanzia formale di restituzione.
Il comma 2 prevede che il Ministero della cultura, su richiesta dell’istituzione italiana che riceve i beni in prestito, possa rilasciare all’ente o all’istituzione straniera concedente una garanzia di restituzione valida per l’intera durata della permanenza in Italia. Le modalità operative saranno definite con decreto del Ministro della cultura da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge.
Il comma 3 attribuisce al Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il potere di adottare uno o più decreti, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nei quali, per ogni singola mostra o esposizione e sempre nel rispetto della reciprocità, siano individuati: la garanzia di restituzione; l’elenco descrittivo definitivo dei beni e la loro provenienza, verificata dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e attestata dai soggetti prestatori mediante dichiarazione di legittima proprietà da oltre settanta anni oppure, per acquisizioni più recenti, mediante dichiarazione che fino a quel momento non siano state avanzate rivendicazioni; il periodo di esposizione, che non può superare i dodici mesi; i soggetti autorizzati all’esposizione, responsabili della custodia e della restituzione delle opere.
Il comma 4 stabilisce che il decreto acquista efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, qualora nel frattempo non siano state presentate azioni di rivendicazione. Il comma 5, inserito in Commissione, precisa che dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente.
L’intervento si inserisce nel quadro della disciplina sulla circolazione internazionale dei beni culturali contenuta nel Capo V del Codice dei beni culturali e del paesaggio e si coordina con le Convenzioni UNESCO del 1970 e UNIDROIT del 1995, nonché con la normativa europea sulla restituzione dei beni usciti illecitamente dal territorio degli Stati membri. Il dossier del Servizio Studi della Camera ricorda che il tema è stato oggetto di iniziative analoghe nelle legislature precedenti, alcune delle quali hanno completato parte dell’iter parlamentare senza giungere all’approvazione definitiva.
Con la discussione avviata il 9 febbraio 2026, la Camera affronta un nodo centrale per la diplomazia culturale e per l’organizzazione delle grandi mostre internazionali. Il provvedimento delimita l’ambito dell’insequestrabilità ai procedimenti civili relativi a proprietà o possesso e non incide sulle fattispecie penali. Il legislatore interviene così su un segmento specifico del contenzioso potenziale, con l’intento di garantire la restituzione delle opere a fine esposizione e di consolidare la posizione dell’Italia nei circuiti dei prestiti internazionali.

Giurista


