(Tempo di lettura: 9 minuti)

Il termine “provenienza” attraversa ambiti molteplici, dalla storia del collezionismo a casi di sottrazione di beni culturali, assumendo talvolta un rilievo politico ed etico.

La Segretaria di Stato Madeleine Albright recita i Remarks at Opening of Washington Conference on Holocaust-Era Assets, conclusasi con la cosiddetta Dichiarazione di Washington sui beni dell’Olocausto presso il dipartimento di Stato americano a Washington DC il 1° dicembre 1998 (TIM SLOAN/AFP via Getty Images). https://www.kulturstiftung.de/zu-wenig-und-zu-spaet/.

Quest’ultima declinazione, in particolare, viene a chiarirsi negli anni Novanta con la rinomata Conferenza di Washington sui beni concernenti l’epoca dell’Olocausto (Washington Conference on Holocaust-era Assets) tenutasi in collaborazione con l’U.S. Holocaust Memorial Museum (30 novembre–3 dicembre 1998) che riunì i delegati di 44 Paesi (tra cui l’Italia) e 13 organizzazioni non governative. I Washington Principles furono poi seguiti e rielaborati nella Vilnius Forum Declaration (Vilnius International Forum on Holocaust Era Looted Cultural Assets, 2000), la Terezin Declaration (Prague Holocaust Era Assets Conference, 30 giugno 2009) approvata da 47 Paesi incorporando la Dichiarazione di Washington, la Risoluzione del Parlamento Europeo del 2019 (Cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars, 17 gennaio 2019 con un dibattito proseguito nel dicembre 2019) e le Best Practices for the Washington Principles on Nazi-Confiscated Art (World Jewish Restitution Organization, 5 marzo 2024).
Citando il ricercatore Jacques Schuhmacher, “la Conferenza di Washington ha ridefinito il concetto stesso di provenienza, trasformandolo in uno strumento di tipo forense concepito per affrontare le ingiustizie storiche” (Schuhmacher, p. 64). Essa ha infatti mutato la coscienza critica e l’approccio storico ad artefatti che hanno cambiato forzatamente proprietario tra il 1933 e il 1945, a causa delle persecuzioni nazifasciste nei confronti di persone di origine ebraica, portando a misure legislative nazionali, ad una più ampia riflessione sulle buone pratiche professionali ed etiche (ex. International Council of Museums, ICOM Code of Professional Ethics, 1986) e sulle procedure di “due diligence“.

Copertina di Iris Lauterbach, The Central Collecting Point in Munich. A New Beginning for the Restitution and Protection of Art, The Getty Research Institute (2015). http://bit.ly/4jBDjzF.

Indagini e sforzi restituitivi erano già stati condotti nel Secondo dopoguerra dagli Alleati. I quattro Collecting Points (Munich Allies’ Central Collecting Point or CCP, Marburg, Wiesbaden e Offenbach) raccoglievano e catalogavano sistematicamente le opere ritirate dai rifugi nazisti, mentre alcune leggi temporanee permettevano di sottomettere, con complicate procedure burocratiche, delle richieste di restituzione (vedi per la Germania il Provenance Research Manual, p. 97–101). Solo con la fine della Guerra Fredda, però, si iniziarono ad affrontare questioni storiche irrisolte riguardanti il periodo nazifascista. I musei, infatti, nonostante le commissioni d’indagine degli Alleati sul mercato collaborazionista, non avevano analizzato le loro collezioni ampliatesi tra il 1933 e il 1945, avendo vissuto in una sostanziale continuità dirigenziale con l’epoca in questione. Allo stesso tempo, il decorso di almeno trent’anni dalla scadenza della clausola di riservatezza dei documenti bellici diede il via a nuove iniziative di ricerca su collezioni e famiglie colpite dall’Olocausto. Arrivando progressivamente alla nostra Washington Declaration, nel 1996, il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton commissionò il diplomatico Stuart Eizenstat di indagare i beni non ancora restituiti. Nel 1997, nel frattempo, il New York Times mise in luce la controversa provenienza del Ritratto di Wally di Egon Schiele, sollevando l’opinione pubblica.

Egon Schiele, Ritratto di Wally Neuzil (1912), Leopold Museum, Vienna, comprato da Rudolf Leopold nel 1954 dopo esser entrato in mani naziste a seguito del processo di ‘arianizzazione’ della Galleria Würthle di Lea Bondi Jaray. La provenienza dell’opera entrò nel dibattito pubblico dopo che il Leopold Museum la prestò al Museum of Modern Art di New York per una mostra nel 1997.

Torniamo quindi al contenuto dei risultanti Principi della Conferenza di Washington applicabili alle opere d’arte confiscate dai nazisti:

“Nell’intento di stabilire un consenso sulla base di principi non vincolanti che favoriscono la risoluzione di questioni riguardanti le opere d’arte confiscate dal regime nazista, la Conferenza riconosce l’esistenza di diversi sistemi giuridici e delle rispettive legislazioni vigenti negli Stati contraenti.

I. Le opere d’arte confiscate dal regime nazista e non restituite successivamente dovrebbero essere identificate.

II. I dati e gli archivi rilevanti dovrebbero essere accessibili ai ricercatori, in conformità alle direttive del Consiglio internazionale degli archivi.

III. Risorse e personale dovrebbero essere messi a disposizione per facilitare l’identificazione delle opere d’arte confiscate dal regime nazista e non restituite successivamente.

IV. Nell’ambito dell’individuazione di opere d’arte confiscate dal regime nazista e non restituite successivamente, occorre tenere conto delle inevitabili lacune o ambiguità inerenti alla loro provenienza, considerati il tempo trascorso e le particolari circostanze legate all’Olocausto.

V. Vanno intrapresi sforzi per rendere pubbliche le opere d’arte confiscate dal regime nazista e non restituite successivamente e reperire i proprietari dell’anteguerra o i loro eredi.

VI. Vanno intrapresi sforzi per elaborare un registro centrale d’informazioni in merito.

VII. I proprietari dell’anteguerra o i loro eredi vanno incoraggiati ad annunciarsi e a rendere note le proprie rivendicazioni riguardo a opere d’arte confiscate dal regime nazista e non restituite successivamente.

VIII. Se i proprietari dell’anteguerra o gli eredi di un’opera d’arte confiscata dal regime nazista e non restituita successivamente possono essere identificati, dovrebbero essere tempestivamente intraprese delle misure per proporre una soluzione giusta ed equa, tenendo in debita considerazione che, a dipendenza del caso specifico, essa può variare.

IX. Se i proprietari dell’anteguerra o gli eredi di un’opera d’arte confiscata dal regime nazista non possono essere identificati, dovrebbero essere tempestivamente intraprese delle misure per proporre una soluzione giusta ed equa.

X. Le commissioni e gli altri organi istituiti per identificare le opere d’arte confiscate dal regime nazista e per trattare le questioni concernenti il diritto di proprietà dovrebbero essere composti in modo equilibrato.

XI. Le nazioni vanno sollecitate a elaborare processi nazionali che consentano di attuare questi principi, soprattutto se sono legati a meccanismi alternativi per risolvere questioni riguardanti il diritto di proprietà.”

Come si evince dalla lettura dei punti, l’accessibilità a documenti e informazioni, la trasparenza e la collaborazione con i legittimi proprietari da parte delle istituzioni, l’investimento di risorse in funzione dell’identificazione di opere problematiche e dei proprietari precedenti all’implementazione di politiche di discriminazione, come anche la necessità di raggiungere soluzioni “giuste ed eque” (“just and fair”) sono elementi centrali ribaditi nelle successive dichiarazioni.

Vediamone però gli aspetti più critici. I Principles risultano legalmente “non-binding”, una forma di “soft law” non imponibile legalmente nella diversità delle cornici giuridiche dei 47 Paesi firmatari. 
Non offrono inoltre soluzioni concrete sul come interfacciarsi a conflitti di interesse e interpretazioni divergenti su chi siano i “rightful owners” (proprietari legittimi) e “legal owners” (proprietari legali) e sul significato stesso di giustizia. Nelle richieste di restituzione, qualora non si riuscisse a raggiungere un compromesso pecuniario o un riconoscimento di proprietà al di fuori del processo giudiziario, la Dichiarazione si è spesso scontrata con limiti legali di natura tecnica, come la caduta in prescrizione e la non-retroattività della legislazione riguardante il trasferimento di proprietà rubata o illecitamente esportata oppure con concreti problemi di tracciabilità di storie frammentarie.
Negli stessi anni Novanta, d’altro canto, nacque nell’ambito della rielaborazione storica del totalitarismo tedesco, una consapevolezza sul ruolo che il sequestro del patrimonio culturale ha avuto nell’affermazione di relazioni di potere e distruzione materiale e immateriale di un popolo. Forse non a caso, nello stesso periodo, gli storici Paesi coloniali si misurarono con la necessità di decolonizzare gli ex domini, riconoscendo la dignità delle popolazioni indigene espropriate della propria terra e di ripensare le identità nazionali dopo la caduta del Muro di Berlino e la fine della RDT/GDR (German Democratic Republic o Germania dell’Est, 1949–1990).

Se l’effettiva attuazione a livello nazionale e internazionale di tali raccomandazioni risulta parziale, i singoli Paesi presentano dei dislivelli notevoli nel loro impegno. Sei (Gran Bretagna, Francia, Germania, Paesi Bassi, Austria ed ora anche Svizzera) hanno stabilito commissioni di restituzione avviando proattivamente progetti di ricerca nelle collezioni dei musei, comitati di restituzione e legislazioni ad hoc per renderle possibili al di là dei limiti temporali (vedi l’Holocaust Expropriated Art Recovery Act (HEAR) Act per gli Stati Uniti). Sommersa da anni di oblio e continuità interna, una panoramica delle spoliazioni naziste e fasciste come anche le loro conseguenze finanziarie fu ricostruita da 24 Commissioni d’indagine temporanee (in Argentina, Brasile, Stati Uniti e in 21 Paesi europei).
In Italia, tale incarico fu affidato alla Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati presieduta dalla deputata Tina Anselmi (1° dicembre 1998–30 aprile 2001) con “il compito di ricostruire le vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni di cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati”. Nonostante la scarsità delle risorse impiegate a livello di tempo, personale esperto e di scopo, le 600 pagine di report fecero emergere quanto fosse stata sottostimata la severità delle sistematiche spoliazioni compiute dall’EGELI (Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare, 1939–1957) e la sostanziale mancanza di riparazione dei diritti di proprietà delle vittime delle politiche razziali del regime. Il report sottolineò la necessità da parte delle istituzioni pubbliche e private di avviare uno studio a tappeto della provenienza delle loro collezioni, di formare una coscienza civile sul tema della Shoah in Italia e di facilitare le restituzioni a livello legislativo.
Il Claims Conference/WJRO (World Jewish Restitution Organization) Report del 2024, che monitora la concreta implementazione dei Washington Principles, ha evidenziato come certi Paesi non abbiano ancora adottato nessuna misura significativa per provvedere alle restituzioni. A dieci anni dalla Terezin Declaration nel 2019, Anne Webber e Wesley Fisher sottolinearono il mancato rispetto dell’accordo da parte dell’Italia nonostante essa si fosse avvantaggiata della sua applicazione nei confronti di altri Paesi. Persino lo stesso Eizenstat rimarcò come, malgrado l’Italia avesse avuto “un buon inizio avendo pubblicato un catalogo di oggetti dispersi durante la Seconda Guerra Mondiale e avendo istituito la Commissione Anselmi nel 2001” (Hüls-Valenti, p. 361), il governo italiano avesse ignorato i risultati e le raccomandazioni della Commissione Anselmi senza completare nessun tipo di ricerca di provenienza o lista di arte possibilmente rubata. Un primo passo è stato compiuto nel 2020 con la costituzione di un gruppo di lavoro che indaga beni sottratti in Italia agli ebrei tra il 1938 e il 1945 all’interno del Ministero della Cultura.

Se andiamo più in profondità e seguiamo gli atti di processi civili di restituzione, ci si trova spesso davanti a interpretazioni divergenti di “spoliazione”, “restituzione” e “proprietà”.
Nel delineare concretamente in che cosa consista la “looted art” si scopre che, in realtà, questa categoria non si limita solo all’arte ma include diverse tipologie di proprietà culturale, come archivi, biblioteche, oggetti religiosi o mobilio. Sussiste, inoltre, una fondamentale ambiguità di linguaggio. L’atto di depredazione non coinvolge solo considerazioni commerciali ma si inserisce nella storia politica, sociale e culturale, nello stesso modo in cui queste dimensioni si inseriscono nei processi di restituzione e decolonizzazione. Il termine depredazione è associato a concetti di spoliazione, saccheggio, trofeo, furto, vandalismo o stupro, in quanto forme di appropriazione forzata (Gaudenzi e Swenson, p. 498). D’altronde, i sistemi stessi di spoliazione e acquisizione si esprimono in una violenza più o meno diretta, includendo non solo espropriazioni o classici bottini di guerra ma anche vendite forzate (“under-duress sales”), “Fluchtgut” (cioè i beni venduti dai rifugiati ebrei in Paesi neutrali), trasferimenti di proprietà a seguito di vari processi di “arianizzazione“, doni, favori e ripartizioni. Acquisizioni, inoltre, che avvengono spesso in una rete di connessioni interculturali e transnazionali composte da attori pubblici e privati, governi e gruppi sociali di complessa ricostruzione.

Ad eco di tale dibattito, anche il concetto di restituzione non è univoco. Esso può contemplare una varietà di soluzioni, rapportandosi con svariati modi con forme di “giustizia riparativa” (“restorative justice”). La definizione di restituzione (in Treccani: “L’azione e l’atto di restituire, il fatto di venire restituito, nel sign. di «rendere, ridare, riconsegnare»”) è sfaccettata e adattabile ad interessi di ordine propagandistico, sociale e/o culturale, in quanto risposta a una pluralità di storie di cui varia continuamente l’interpretazione. “Restituzione” quindi si può associare a complessi concetti di ritorno, recupero, rimpatrio, restauro, compenso, indennizzo o riconciliazione, come anche ai provvedimenti tedeschi di compensazione del secondo dopoguerra (Wiedergutmachung) in quanto modalità per interfacciarsi all’elaborazione del passato in un rituale di redenzione sociale (Vergangenheitsbewältigung).

A più di ottant’anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la legittima appartenenza degli oggetti che hanno cambiato proprietà a seguito di transazioni forzate è stata spesso messa in discussione. Bénédicte Savoy ha descritto l’integrazione di oggetti saccheggiati dalle campagne napoleoniche all’interno delle collezioni del Museo del Louvre come un “rituale di appropriazione”, costituito da restauro, esposizione e documentazione in cataloghi che hanno canonizzato narrazioni storiche e/o creato false provenienze.
Ancora attualmente, e come sottoscritto da 18 istituzioni museali nella Declaration on the Importance and Value of Universal Museums, i maggiori sostenitori del museo “universale” si presentano come i legittimi proprietari ed eredi di beni culturali acquisiti in passato e/o nazionalizzati, agendo in nome di una fiducia pubblica.
Rimane da soppesare quanto il valore universale dell’arte o del patrimonio culturale in generale possa giustificare e trascendere un diritto di proprietà legalmente e moralmente lecito, valutando il singolo caso nell’irripetibile contesto storico di riferimento.

Bibliografia di riferimento (oltre alle fonti in hyperlink)

Baresel-Brand, Andrea, et al. Provenance Research Manual to Identify Cultural Property Seized Due to Persecution During the National Socialist Era, German Lost Art Foundation (2019). https://kulturgutverluste.de/sites/default/files/2023-06/Manual.pdf.

Campfens, Evelien. “Best Practices for the Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Art.” International Legal Materials 64, no. 4 (2025): 1114–1120. https://doi.org/10.1017/ilm.2025.10104.  

Duncan, Carol. “Art Museums and the Ritual of Citizenship.” In Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display, edited by Ivan Karp and Steven D. Lavine, Smithsonian Institution Press (1991): 88–103. https://archive.org/details/exhibitingcultur0000unse/page/n7/mode/2up.

Gaudenzi, Bianca e Astrid Swenson, “Looted Art and Restitution in the Twentieth Century – Towards a Global Perspective.” Journal of Contemporary History, vol. 52, n. 3 (luglio 2017): 491-518. https://doi.org/10.1177/0022009417692409.

Hüls-Valenti, Katharina. “Il destino delle opere d’arte di proprietà ebraica sotto la Repubblica Sociale Italiana: il caso della collezione Salom a Venezia.” In Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, vol. 103 (2023): 345-373. DOI 10.1515/qufiab-2023-0018.

Pavan, Ilaria. “Not Facing the Past: Restitutions and Reparations in Italy (1944-2017).” Yod, vol. 21 (2018). http://journals.openedition.org/yod/2601; DOI: 10.4000/yod.2601.

Schuhmacher, Jacques. Nazi-Era Provenance of Museum Collections: A Research Guide. UCL Press (2024). https://doi.org/10.14324/111.9781800086890.

Ultimi articoli publicati

error: Copiare è un reato!