Chi possiede Zanardi equestre. Il decluttering della pazienza
Da commissione pubblica a rifiuto di cantiere, fino al recupero privato e al ritorno nei musei: la vicenda dell’opera di Andrea Pazienza riapre il nodo giuridico dell’abbandono, della proprietà e dei limiti tra negligenza amministrativa, tutela dei beni culturali e salvataggio individuale

Nel 1985 il Comune di Cesena commissionava ad Andrea Pazienza e ad altri tre artisti una serie di grandi pannelli dipinti per rivestire la struttura provvisoria che avvolge la Fontana Masini, in piazza del Popolo durante il restauro.
“Zanardi equestre”, vernice su truciolato di oltre tre metri per quattro, nasce così. Nasce come opera pubblica, pensata per lo spazio urbano su commissione dell’ente locale.
Terminato il cantiere, i pannelli vengono smontati e trattati come materiale di risulta dagli improvvidi operai che evidentemente avevano letto le lezioni di decluttering di Marie Kondo, in luogo del Codice dei Beni Culturali. Le cronache ricordano che tre opere spariscono; una sola, quella di Pazienza, viene raccolta in frammenti e “salvata” da un giovane commercialista, Riccardo Pieri, che li porta via, li ricompone e, anni dopo, li fa restaurare.
Per quasi quarant’anni “Zanardi equestre” resta fuori dallo sguardo pubblico, custodito in ambito privato, fino ai recenti prestiti per mostre a Bologna, Torino, Roma e oggi al MAXXI L’Aquila, in occasione del settantesimo anniversario della nascita dell’artista. È a questo punto che la vicenda riemerge, riportando al centro la domanda giuridica fondamentale: di chi è, oggi, quest’opera che il Comune aveva commissionato ma che è stata salvata dalla discarica da un privato?
Non è la prima volta che un’opera d’arte viene “confusa con beni d’uso comune”, scambiata per oggetto qualsiasi, lasciata in uno scantinato, gettata nei rifiuti o abbandonata sul marciapiede. La verità, purtroppo, è che da quando Duchamp ha capovolto l’orinatoio e l’ha firmato facendone arte, oltre al «ready made» sono iniziati i problemi, e non solo concettuali.
Un’«untitled» vaschetta per il bagnetto di Joseph Beuys al Castello Morsbroich in Germania è stata «ripulita» e trasformata in glacette per un evento politico; un’installazione del riminese Eron è stata scambiata per una crepa nel muro e stuccata da un dipendente del Mar di Ravenna; «My Bed», un letto sfatto di Tracey Emin, è stato rifatto alla Tate Britain di Londra; e, sempre a Londra, i posacenere, le lattine di birra e le tazze di caffè semivuote della mostra di Damien Hirst alla Eyestorm Gallery sono stati rimossi.
Così come molte altre opere d’arte contemporanea, tutte finite nella spazzatura scambiate per rifiuti dagli addetti alle pulizie: la scatola di scarpe di Gabriel Orozco alla Biennale di Venezia del 1993; i resti della prima dimostrazione pubblica di arte autodistruttiva di Gustav Metzger e l’installazione ambientale «Dove andiamo a ballare questa sera?»delle artiste Goldschmied & Chiari al Museion di Bolzano dove nel 2015 gli addetti alle pulizie, scambiandola per i resti di una festa, l’avevano rimossa…
L’oggetto, magari anche di poco prezzo, con il placet dell’artista (titolare dei diritti morali sull’opera) può essere sostituito e l’opera ricomposta come originale. Diverse, invece, sono le considerazioni, qualora l’artista sia defunto, come nel noto caso della «Porte, 11 rue Larrey, Paris» di Duchamp esposta alla Biennale di Venezia del 1978 alla quale gli imbianchini che preparavano l’allestimento del Padiglione avevano dato una bella mano di bianco. Duchamp era morto e il proprietario dell’opera aveva citato l’ente, che a sua volta aveva chiamato in manleva il colorificio e le assicurazioni.
La causa è stata decisa con sentenza del 1987 dal Tribunale di Venezia che ha stabilito che l’imbrattamento della porta di Duchamp, la parziale abrasione della firma e della data e la perdita della patina originaria erano, a ragione, un nocumento irreparabile al pregio dell’opera e, quindi, un danno economico risarcibile e che la colpa fosse della Biennale per la leggerezza e la mancanza di diligenza nella direzione dei lavori e per non aver avvertito i dipendenti del colorificio del fatto che quella porta consumata fosse un’opera d’arte.
In senso contrario va segnalata la, discutibile, sentenza del Tribunale di Milano (3190/2017) relativa al danneggiamento dell’opera «Forme uniche della continuità nello spazio» di Umberto Boccioni causata da un dipendente del Museo di Ixelles, dov’era in prestito, che mentre spingeva un carrello contenente delle sedie per una conferenza, scivolò sul pavimento lucidato con la cera, urtando la statua con il carrello e provocandone la caduta. In questo caso il Giudice di Milano ha ritenuto non sufficientemente provato l’ammontare del deprezzamento dell’opera, non essendo un bene che poteva avere un valore commerciale, in quanto bene pubblico e ha negato il risarcimento del danno. Quando l’arte finisce nella spazzatura il diritto è costretto a misurarsi con una linea sottile: fino a che punto il trattamento materiale di un bene come rifiuto può incidere sulla sua qualificazione giuridica e sulla persistenza dei diritti che lo riguardano.
L’episodio di “Zanardi equestre” si inserisce in questa stessa costellazione di casi: un’opera di rilievo, apparentemente perduta, riappare solo perché qualcuno, nel momento in cui viene considerata scarto, decide di salvarla. È lo stesso cortocircuito già discusso in relazione ad altre opere “finite nella spazzatura”: da un lato la leggerezza con cui un bene culturalmente rilevante viene gestito; dall’altro, la fortuna, giuridicamente problematica, di incontrare un soggetto disposto a farsene carico.
Se in altri casi la questione si è giocata soprattutto sull’identificazione dell’autore, sull’autenticità o sulla qualificazione come bene culturale, qui emerge con particolare forza il nodo dell’abbandono: quando un ente pubblico tratta un bene artistico come rifiuto, lo abbandona davvero, anche sul piano proprietario, o resta titolare dei diritti, a prescindere dagli errori dei propri spazzini?
Dal punto di vista strettamente fattuale, il punto di partenza è chiaro: il committente e proprietario originario di “Zanardi equestre” è il Comune di Cesena, che ha commissionato e pagato l’opera per un preciso intervento di arredo del cantiere. Questo dato non è contestato e viene ribadito nelle ricostruzioni di stampa. Successivamente, però, l’ente si disinteressa del destino materiale del dipinto: l’opera viene smontata, distrutta nelle sue parti strutturali, accumulata tra i materiali da buttare. È in quel momento che interviene il privato, che sottrae i frammenti al loro destino di rifiuto, li conserva per decenni, sostiene i costi di restauro e li rende disponibili alla fruizione pubblica attraverso prestiti per esposizioni museali.
Qui si apre il cuore della questione giuridica. Da un lato, la continuità della titolarità pubblica: il comportamento degli operai, la mancanza di cura o l’assenza di una politica di conservazione non integrano, di per sé, una manifestazione di volontà dell’ente di rinunciare alla proprietà del bene. In questa prospettiva, il Comune resterebbe proprietario, anche se inadempiente ai propri doveri di tutela.
Dall’altro lato, la tesi, secondo la quale il trattamento sistematico del bene come scarto, l’assenza prolungata di qualunque rivendicazione e la completa delega di fatto al privato delle funzioni di conservazione e valorizzazione configurerebbero un abbandono incompatibile con la persistenza della titolarità. In questa chiave, il salvatore dell’opera non è un mero detentore precario, ma il soggetto che, assumendo su di sé rischi e costi, ne diventa il legittimo proprietario. Il punto di partenza resta fermo, tuttavia, “Zanardi equestre” nasce come bene pubblico, commissionato e pagato dal Comune di Cesena, che ne è proprietario originario. Il successivo trattamento dell’opera come rifiuto e il suo salvataggio da parte di un privato non mutano, di per sé, la qualificazione del bene: se e nella misura in cui l’opera vada oggi ricondotta alla categoria dei beni culturali pubblici, essa ricade nel perimetro dei beni demaniali/indisponibili, per i quali l’ordinamento agli artt. 822 e seguenti esclude espressamente l’usucapione.
Qui la distinzione con gli archivi aiuta a mettere a fuoco il quadro: le raccolte degli archivi pubblici e degli archivi di Stato sono qualificate come beni demaniali culturali, non usucapibili, a prescindere dalla durata della detenzione privata o dalla negligenza dell’amministrazione.
Mutatis mutandis, il destino giuridico di un grande dipinto di commissione pubblica che entri stabilmente nel patrimonio culturale dell’ente non può essere deciso dai soli fattori “tempo inerzia”: l’istituto dell’usucapione non è lo strumento per sanare una detenzione di fatto di un bene culturale di interesse pubblico e in quanto tale dovrà essere restituito al Comune di Cesena, nulla rilevando che il procedimento penale sia stato archiviato.

Avvocato, iscritto all’Ordine di Milano, patrocinante in Cassazione.
Assiste abitualmente, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, imprese multinazionali ed imprese italiane leader di settore, nonché prestigiose istituzioni culturali italiane e straniere, case d’asta, archivi d’artista, privati collezionisti e artisti nei diversi ambiti (civile, penale e amministrativo) del diritto dell’arte e dei beni culturali in Italia e all’estero. È sovente chiamata come docente in corsi di formazione specialistica, come relatore in convegni, seminari e webinar. È giornalista pubblicista dal 2012 e collabora con diverse testate specializzate nel diritto dell’arte e dei beni culturali in particolare con Il Giornale dell’Arte. È stata Consigliere Ordine degli Avvocati di Milano.


