(Tempo di lettura: 8 minuti)

Quasi quotidianamente, sulle pagine online di questa testata giornalistica, vengono riportate news sul rientro (e, talvolta, sull’uscita) di beni culturali all’interno dei confini del nostro Paese: la notizia risiede nel fatto che essi siano stati condotti fuori dall’Italia a seguito di azioni illecite, connesse a crimini diffusi a livello globale.
Anche per questo motivo, lo scorso 2 dicembre, il Ministro Dario Franceschini ha costituito un tavolo permanente sulla circolazione delle opere d’arte a cui è affidato il compito di effettuare nuove proposte sul tema.
Come prassi di questa Rubrica, facciamo un po’ d’ordine!

Un bene culturale può uscire dai confini nazionali?

Il Capo V del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004) regolamenta proprio la circolazione in ambito internazionale dei beni culturali, il cui controllo è finalizzato a preservare l’integrità del patrimonio culturale in tutte le sue componenti”, costituendo una “funzione di preminente interesse nazionale” – come ci informa l’art. 64-bis.
Il Codice, inoltre, fornisce (quasi) tutti gli strumenti per comprendere l’importanza dell’eventuale problematica, facilmente riepilogabile: l’assenza di controllo da parte dello Stato comporterebbe un depauperamento del patrimonio culturale nazionale (favorendo, viceversa, azioni criminali come furti, saccheggi e scavi clandestini) e il contemporaneo avvenimento di danni fisici al patrimonio stesso (distruzioni, rimozioni, alterazioni); tali azioni, se non controllate e mosse da un mercato estremamente vivo (la sua origine si può ricondurre al II secolo a.C.), provocherebbe (provoca) l’incremento del traffico illecito e l’implicita legittimazione dei fenomeni criminali connessi (legati spesso e soprattutto alla criminalità organizzata).
In questi termini, sembra tanto strano un controllo statale sul tema della circolazione dei beni culturali?

Rappresentazione simbolica dell’ipotetica assenza dello Stato nel settore dei beni culturali

Se quanto sopra definito non dovesse bastare, si tenga sempre in mente che la perdita del patrimonio culturale equivale alla perdita del futuro progresso dell’intera Comunità nazionale, essendo stata privata di una Storia, una Memoria.

Tutto questo, fortunatamente, è impedito non solo dal Codice (come vedremo nello specifico a breve) ma soprattutto dal dettato costituzionale, così come previsto dall’art. 9 Cost., garante dei nostri diritti culturali. 

Tornando all’art. 64-bis, non può non saltare all’occhio il comma 3 che afferma che “i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci”. 
Tale specificazione nasce dalla spinta comunitaria, ossia si erge proprio a tutela del patrimonio culturale e garantisce il diritto nazionale di controllo sulla circolazione.
L’importanza del patrimonio culturale, della sua diversità, della sua salvaguardia, è previsto, infatti, già nell’art. 3 del Trattato sull’Unione Europea, dove, altresì, si assicura ai cittadini europei uno “spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne”. Se tale articolo appronta una libera circolazione di persone e merci, è l’art. 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea a fornire alcune specifiche a riguardo, affermando che restano “impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi […] di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale”. 
Tutto questo ci permette di comprendere come l’Italia abbia il “dovere” di tutelare, ad esempio attraverso il controllo della circolazione, il proprio patrimonio storico, artistico, archeologico (come previsto dalla Carta Costituzionale). Allo stesso tempo, però, viene riconosciuto il “diritto” di tutelare questo patrimonio comune dalla stessa Unione Europea, che inserisce sotto una protezione speciale proprio il patrimonio culturale, tanto speciale da fare un passo indietro rispetto ai propri principi di libera circolazione.

Chiarito, sommariamente, questo passaggio, torniamo ad analizzare il Codice, fornendo alcune indicazioni strumentali al nostro lettore. 

L’art. 65, del resto, parla chiaro: è vietata l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell’articolo 10, commi 1 (appartenenti cioè allo Stato, alle regioni, agli enti pubblici territoriali, agli enti ed istituti pubblici, alle persone giuridiche private senza fine di lucro), 2 (le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie, i materiali conservati presso gli archivi o le biblioteche) e 3 (tutte quelle cose per cui sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 del Codice). Allo stesso tempo, per non limitare i diritti dei privati e per garantire comunque la possibilità di un lecito commercio (si pensi soprattutto all’arte contemporanea), l’art. 65 prevede anche categorie di beni culturali per i quali l’uscita definitiva è prevista a seguito di autorizzazione (rilasciata dal competente Ufficio di esportazione, organo dello stesso Ministero con diverse sedi nelle varie regioni italiane) oppure per i quali non sia necessaria nemmeno tale azione amministrativa. 

Se gli artt. 66 e 67 prevedono forme di uscita temporanea (per la procedura si veda l’art. 71), quello che qui più ci interessa è sicuramente l’art. 68 che specifica le modalità per la richiesta dell’attestato di libera circolazione rilasciato per quei beni che possono uscire dai confini della Repubblica in maniera definitiva. 
Infatti, chi intende far uscire in via definitiva le cose indicate nell’art. 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente Ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale.
Capita spesso che qualche furbetto autocertifichi che l’oggetto presentato sia un falso (tema caro a questa rubrica), in modo tale da velocizzare (a suo credo) la pratica: bravo, bel tentativo, non funziona! Non funziona per un motivo molto semplice: il Ministero, recentemente, si è dotato di un procedimento operativo estremamente accurato che porta all’analisi puntuale del bene presentato e soprattutto della sua storia (D.M. 537/2017), in aggiornamento della ben più famosa “Circolare Argan”, ossia la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 13 maggio 1974, in adempimento dell’art. 1 D.L. 5 luglio 1972 n. 288 (convertito in L. 8 agosto 1972, n. 487). Una ulteriore revisione delle procedure è stata introdotta con la Circolare n. 28 del 17 luglio 2020 mentre alcuni chiarimenti sui beni prettamente archeologici giungono pochi giorni or sono: con la Circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, il Servizio IV – Circolazione della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero richiama l’attenzione sulla necessità di una tutela particolare per il patrimonio archeologico, tanto nazionale quanto straniero, e ribadisce la necessità di un diligente studio sulla provenienza del bene presentato all’Ufficio di esportazione (soprattutto per quanto riguarda il lecito possesso).

Molte persone cercano in tutti i modi (attuando forme di traffico illecito, severamente punite dalla Legge, come si vedrà in seguito) di non adempiere al loro dovere di presentazione della cosa all’Ufficio di esportazione in quanto esso ha la facoltà di negare l’autorizzazione (art. 69) e contestualmente far avviare la procedura per la dichiarazione dell’interesse culturale, come previsto dall’art. 14 del Codice. Su questa Rubrica non smetteremo mai di ribadirlo: la dichiarazione di interesse è una tutela per il proprietario e non un impedimento!

La normativa europea, recepita dal nostro Ordinamento e richiamata dallo stesso Codice, ha visto due passaggi fondamentali, segnati dal Regolamento (CE) n. 116/2009, del 18 dicembre 2008, relativo all’esportazione di beni culturali, e dalla Direttiva UE n. 60/2014, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. 
Nell’ambito dell’Unione europea, tale restituzione (per beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dopo il 31 dicembre 1992) è regolata dalle disposizioni della sopracitata Direttiva, ovvero è stata recepita in Italia dall’art. 75 del Codice
In questo contesto, si intende per bene culturale un bene che è stato classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo (passaggio fondamentale) essere illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del patrimonio culturale dello Stato medesimo. 
È illecita l’uscita dei beni avvenuta dal territorio di uno Stato membro in violazione della legislazione di detto Stato in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale o del regolamento CE, ovvero determinata dal mancato rientro dei beni medesimi alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di autorizzazione alla spedizione temporanea. Risulta fondamentale richiamare l’attenzione sul fatto che l’art. 78 del Codice afferma che “l’azione di restituzione non si prescrive per i beni appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi di conservazione di biblioteche e istituzioni ecclesiastiche o altre istituzioni religiose”, fornendo un ulteriore strumento agli Attori del settore.

Se il meccanismo di restituzione europeo è relativamente semplice, proprio grazie all’applicazione di norme comuni, le cose si complicano (non poco) fuori dai confini dell’Unione.
In tale ambito, diverse sono state le azioni che hanno cercato di sviluppare uno strumento condiviso: dalla Convenzione UNESCO sulla illecita importazione, esportazione e trasferimento dei beni culturali (adottata a Parigi il 14 novembre 1970) sino alla Convenzione dell’UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati (adottata a Roma il 24 giugno 1995). 
Tali convenzioni per elevarsi ad utili strumenti di tutela, prevenzione e salvaguardia dei beni culturali devono essere però ratificate dai diversi Stati: ad oggi, la Convenzione UNESCO 1970 può contare sulla sottoscrizione di 132 Paesi, mentre la Convenzione UNIDROIT 1995 vede la firma di soli 48 sottoscrittori. Per approfondire le norme sulla tutela del patrimonio culturale dei singoli Paesi, si consiglia di prendere visione del “UNESCO Database of National Cultural Heritage Laws“, in modo tale da agire sempre consciamente.

Appare utile rammentare che, nel nostro Paese, chi viola le norme sull’uscita di un bene culturale è soggetto sia a sanzione amministrativa, art. 165 del Codice, sia a sanzione penale, sulla base dell’art. 174 che prevede la reclusione da uno a quattro anni o una multa da euro 258 a euro 5.165. 
Inoltre, il contrasto al traffico illecito di beni culturali è una delle attività principali sia degli Organi di polizia nazionali (si veda il magistrale operato del Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale dell’Arma dei Carabinieri, fiore all’occhiello dell’Italia nel mondo) sia delle Organizzazioni internazionali (come l’Interpol).

Ricapitolando: tanto è lecito possedere un bene culturale, tanto è doveroso tenere un comportamento coscienzioso e diligente, tanto è impensabile che uno Stato non provveda alla sua salvaguardia.

Note a margine: stiamo facendo abbastanza?

Ad avviso di chi scrive, la domanda da porsi è: se non percepiamo la necessità di protezione dei beni culturali, dove stiamo sbagliando?
La risposta, credo, sia fin troppo lunga, articolata e complessa ma un tentativo è doveroso.
Consideriamo, innanzitutto, la formazione di archeologi e storici dell’arte in Italia: nella grande maggioranza dei casi, il nostro sistema accademico crea studiosi illustri (e altrettanti disoccupati) ma è davvero capace di cogliere le necessità della società contemporanea? Eccetto in alcuni casi fortunati, quanti professionisti dei beni culturali si formano sui temi degli studi sulla provenienza? Quanti sul riconoscimento dei falsi? Quanti sono in grado di ricostruire la storia di un oggetto decontestualizzato? In quanti piani di studio, di ogni ordine e grado (si pensi soprattutto alle Scuole di Specializzazione), sono presenti corsi che analizzano nel dettaglio gli strumenti per il contrasto del traffico illecito, degli scavi clandestini o del fenomeno della falsificazione?
Questi temi, sicuramente non di semplice risoluzione, vennero posti ancora diverso tempo fa: la Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio (istituita ai sensi della L. 310/1964 e presieduta dall’On. Francesco Franceschini) riteneva, infatti, che l’azione pubblica dovesse agire come difesa contro la distruzione dei dati di scavo, ovvero contro la perdita, distruzione o l’occultamento dei beni archeologici a causa degli scavi clandestini, dei furti, di un commercio non regolamentato e di espatri occulti; altresì, lo Stato doveva avviare, secondo la Commissione, una azione positiva di regolamentazione della ricerca, dello studio e della conservazione dell’intero patrimonio nazionale. Non ci resta che confidare sull’applicazione (e aggiornamento) di queste considerazioni.

Chiariamo subito: se non formiamo adeguatamente su questi temi i professionisti della cultura, come possiamo pretendere che la società comprenda l’importanza del patrimonio culturale nazionale? Come possiamo pretendere che si inciti a gran voce il ritorno in Italia delle opere illegalmente possedute all’estero? Come possiamo pensare alla diffusione di una cultura della legalità anche in ambito storico-artistico-archeologico?

La rilevanza del fenomeno del traffico illecito dei beni culturali è tale da condurre l’Assemblea Generale dell’UNESCO a elaborare una nuova Risoluzione (30 novembre 2021) nella quale richiamare tutti gli Stati Membri ad una attenzione particolare e all’attivazione di tutte le strategie per il contrasto di queste azioni illecite. A questa problematica, l’Unione Europea non è rimasta inerme e, all’interno dei finanziamenti HORIZON 2021-2027, ha deciso di sostenere lautamente progetti transnazionali per la riduzione del traffico illecito. Allo stesso tempo, molte università straniere (si pensi al progetto NETCHER o ai corsi online dell’University of Glasgow) sono in prima linea, assieme alle forze di polizia, per dare il loro quotidiano contributo.

La tutela del patrimonio culturale, però, non è compito esclusivo delle istituzioni nazionali o sovranazionali: essa è compito di ciascuno di noi, la Comunità di oggi, che preserva la memoria per la Comunità del futuro.

Ultimi articoli

error: Copiare è un reato!