Il “Diritto di replica” nella legge sulla Stampa: Art. 8 della Legge n. 47/1948

(Tempo di lettura: 3 minuti)

Il rispetto dei doveri deontologici della professione giornalistica rappresenta un valore imprescindibile. In tale ottica, la Redazione di JCHC osserva scrupolosamente le regole che disciplinano il diritto di replica (L. 47/1948, art. 8), pubblicando integralmente quanto perviene di volta in volta, nel pieno rispetto del pluralismo dell’informazione. 

La libertà di stampa rappresenta uno dei pilastri fondamentali di una democrazia matura. Tuttavia, tale libertà non può essere assoluta: deve bilanciarsi con altri diritti di pari rango, tra cui il diritto all’onore, alla reputazione e, in particolare, il diritto di replica. Il legislatore italiano ha riconosciuto e regolamentato quest’ultimo attraverso la Legge n. 47 del 1948, che disciplina l’attività giornalistica e la stampa in generale. In questa tesina si analizzerà in particolare l’articolo 8 di tale legge, che stabilisce le modalità e i limiti del diritto di replica, mettendo in luce l’obbligo dei giornalisti e dei direttori responsabili di rispettarlo.

Il diritto di replica è lo strumento giuridico che consente a un soggetto, che si ritiene danneggiato da un’informazione pubblicata, di esporre la propria versione dei fatti. Ha una funzione riparatoria immediata ed extragiudiziale, volta a ristabilire l’equilibrio informativo e tutelare la dignità della persona.

Tale diritto trova fondamento non solo nella legge sulla stampa, ma anche nei principi costituzionali, come l’art. 2 (diritti inviolabili dell’uomo), l’art. 21 (libertà di manifestazione del pensiero) e l’art. 3 (principio di uguaglianza).

La Legge 8 febbraio 1948, n. 47, nota come “Legge sulla stampa”, è una delle norme fondamentali che regolano l’informazione in Italia. Essa venne emanata in un contesto di ricostruzione democratica, con l’intento di garantire un corretto esercizio della libertà di stampa e fissare limiti e responsabilità per evitare abusi.

L’articolo 8 è specificamente dedicato al diritto di rettifica o replica.

Testo dell’art. 8:

Il direttore o, in sua assenza, il vicedirettore responsabile di un giornale o di altro periodico è tenuto a pubblicare gratuitamente le dichiarazioni o le rettifiche di coloro i quali vi abbiano interesse per la rettifica di notizie da essi ritenute lesive della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale. La pubblicazione deve avvenire entro due giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta o nel numero immediatamente successivo, se il periodico non esce quotidianamente.

Elementi chiave dell’articolo:

  • Obbligatorietà: il direttore è obbligato a pubblicare la replica senza costi per il richiedente.
  • Tempistiche: la pubblicazione deve avvenire rapidamente (entro 2 giorni o sul numero successivo).
  • Contenuto della rettifica: deve riferirsi a notizie pubblicate ritenute false o lesive.
  • Limiti: la replica non deve contenere espressioni penalmente rilevanti.

L’art. 8 impone un dovere specifico al direttore responsabile del giornale, che ha la funzione di garante della correttezza dell’informazione. Tuttavia, anche i giornalisti sono tenuti, secondo la deontologia professionale, a garantire il rispetto del diritto di replica.

Il Codice Deontologico dei Giornalisti (Testo Unico dei Doveri del Giornalista, approvato nel 2016) stabilisce che:

Il giornalista rispetta il diritto di replica e di rettifica delle persone citate, come previsto dalla legge, e si impegna a pubblicare le rettifiche con tempestività, visibilità e integrità.

Il mancato rispetto di tale diritto può comportare sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine dei Giornalisti, oltre che conseguenze penali e civili (es. risarcimento del danno).

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito la natura imperativa e inderogabile del diritto di replica:

  • Cass. Civ., Sez. III, n. 11914/2006: ha sottolineato che la replica va pubblicata anche se la notizia originaria risulta veritiera, in quanto ciò che rileva è la percezione lesiva da parte del soggetto interessato.
  • Cass. Pen., n. 28560/2001: ha affermato che il mancato rispetto dell’art. 8 può costituire anche reato di rifiuto di atti d’ufficio, nel caso in cui il direttore non ottemperi al dovere di pubblicazione della rettifica.

Il diritto di replica costituisce un elemento essenziale dell’equilibrio tra libertà di informazione e tutela della persona. In un’epoca in cui le notizie si diffondono rapidamente, spesso anche in forma digitale, è ancora più importante che i giornalisti rispettino questo diritto con senso di responsabilità.

L’art. 8 della Legge n. 47/1948 resta un presidio fondamentale a garanzia della pluralità informativa e della dignità umana, ponendo un dovere chiaro in capo alla stampa: quello di offrire voce a chi si ritiene danneggiato, ristabilendo così una forma di giustizia comunicativa.

Si ribadisce pertanto con fermezza l’impegno del Journal per un’informazione responsabilelibera da pressioni esterne, fondata sui fatti e ispirata a criteri di correttezza e imparzialità. L’informazione, per essere tale, non può essere piegata a logiche di intimidazione o delegittimazione personale.

Bibliografia

  • Legge 8 febbraio 1948, n. 47 – Disposizioni sulla stampa.
  • Codice Deontologico dei Giornalisti (Testo Unico 2016).
  • Corte di Cassazione, sentenze n. 11914/2006 e n. 28560/2001.
  • G. Franzoni, La responsabilità civile del giornalista, Giuffrè, 2020.
  • M. Gambino, Libertà di stampa e diritti della personalità, Il Mulino, 2017.

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