Dalla “Terra dei vitelli” (non dei bisonti) al “Made in Italy”: la rilevanza del logos. Riflessioni sul recente accordo Italia-USA in materia di traffico illecito di antichità
La collaborazioni tra Italia e Stati Uniti nel contrasto al traffico illecito di antichità, tra risultati conseguiti, limiti strutturali degli strumenti giuridici e necessità di un approccio equilibrato alla tutela e alla restituzione dei beni culturali
Il potere assoluto nei secoli democratici, non è per natura né crudele, né barbaro, ma pignolo e cavilloso
(Alexis de Toqueville, “La Democrazia in America”, 1840)

Lo scorso 5 dicembre si è svolto un vertice bilaterale presso il Museo dell’Arte Salvata di Roma, tra il Ministro della Cultura italiano e la Sottosegretaria di Stato per la Diplomazia Pubblica del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America. Nell’occasione è stato firmato il rinnovo quinquennale del memorandum d’intesa, attivo dal 2001, tra Italia e Stati Uniti sul contrasto al traffico illecito di reperti archeologici provenienti dall’Italia.
L’accordo intende rafforzare la collaborazione tra le forze di polizia e le istituzioni museali dei due Paesi, incoraggiando iniziative congiunte per il recupero, la valorizzazione e il rientro delle opere esportate illegalmente. Tali attività assumono particolare rilievo anche in vista delle annunciate celebrazioni del duecentocinquantesimo anniversario dell’indipendenza americana.
Grazie a questo accordo pluriennale, quasi cinquemila beni sono già stati restituiti all’Italia, sottolineando il ruolo dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC). Negli ultimi cinque anni, oltre novecento reperti archeologici sono stati recuperati tramite le indagini condotte dal TPC in collaborazione con le agenzie di sicurezza statunitensi, con il contributo degli esperti del Ministero della Cultura e delle rappresentanze diplomatiche, secondo procedure condivise.
Si direbbe: benissimo. Non possiamo, tuttavia, dimenticare la lunga esperienza italiana sul fronte investigativo-giudiziario, a partire dalle inchieste del passato, in particolare quelle coordinate dal compianto Procuratore Paolo Giorgio Ferri (1947-2020), che hanno fatto emergere il fenomeno del traffico di antichità nei contesti esteri, specie in quelli dove i malfattori si sentono più al riparo dalle azioni del law enforcement. Va ricordato, al di là degli annunci delle autorità politiche, che la rogatoria penale, ex art. 727 Codice di procedura penale, rimane spesso l’unico strumento per reprimere i crimini che, dal territorio nazionale, si allargano nelle realtà oltre confine, come nel caso degli Stati Uniti. Vi sono inoltre destinazioni privilegiate per la circolazione dei reperti: è proprio lì dove si devono concentrare gli sforzi investigativi, non solo per rintracciare i beni depredati, ma anche i soggetti che hanno posto in essere le condotte criminali, in relazione all’esportazione illecita e ai casi di ricettazione. La storia dimostra, riferendosi proprio alle indagini dirette da Ferri, come la conduzione di attività investigative in territori oltre confine si debba concentrare su soggetti specifici. Si tratta di acquirenti con rilevanti disponibilità finanziarie e intermediari che agiscono per mascherare la tracciabilità dei beni culturali, i valori e i reali profitti derivanti dalla compravendita. Altro aspetto, oltre i contorni del riciclaggio, attiene i controlli doganali, laddove le figure coinvolte a vario titolo nel traffico operano in zone franche e/o in contesti caratterizzati da verifiche blande. Ricordiamo, per esempio, che gli USA non hanno recepito la Convenzione di Nicosia (2022), lo strumento attualmente più efficace nel contrasto dei crimini contro il patrimonio culturale. Viene mantenuta in effetti la linea della piena autonomia, se si considera che gli USA non hanno ratificato tout court la storica Convenzione UNESCO del 1970, sulla protezione dei beni culturali, a fronte della sua importanza strategica e transnazionale. Hanno infatti adottato norme interne, come il Cultural Property Implementation Act (CPIA, 1983), che attua solo alcuni contenuti della Convenzione del 1970, rimandando le questioni specifiche agli accordi bilaterali tra stati sovrani, di volta in volta stipulabili.
È pertanto fondamentale la conoscenza dei sistemi giuridici, non trascurando il fatto che, come negli USA, sia vigente una legislazione basata sul precedente giudiziario, strutturata sulla normativa federale, ma soprattutto dalle regole dei singoli Stati dell’Unione. Ciò porta a tutta una serie di limitazioni legate all’effettiva capacità di proteggere il patrimonio culturale del nostro paese in relazione alla realtà dell’altra sponda atlantica. Ad onor del vero molte delle restituzioni, anche recenti, sono collegate a indagini datate, conclusesi con archiviazioni e prescrizioni, in sostanza senza che venissero emesse sentenze di condanna a carico degli autori dei reati da parte dell’Autorità Giudiziaria. Rimane fermo l’aspetto legato alla proprietà statale dei beni, che essendo soggetti a particolare tutela dalla normativa nazionale, permangono nell’alveo di quelli di cui è possibile richiedere la restituzione, adottando i previsti canali giudiziario-amministrativi e, in forma residua, quelli della cosiddetta diplomazia culturale.
In questo novero è noto come queste procedure non sempre pervengono a un esito positivo, si pensi, tra tutti, al noto caso dell’Atleta di Fano, di cui abbiamo parlato più volte: repetita iuvant?
Ancora molti sono i manufatti di origine italiana rimasti oltreoceano. Quelli frutto delle spoliazioni dei tombaroli nei territori del centro-sud Italia, anzitutto durante gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. Non di meno i “souvenir archeologici”, una sorta di bottino che alcuni esponenti delle forze alleate si sono portati a casa, provenienti dalle aree archeologiche campane, pugliesi e siciliane. Alcune sono infatti confluite, oltre ai contesti privati, in collezioni museali e in importanti raccolte di fondazioni e istituti americani.
È importante sottolineare che i reperti archeologici non sono un bene commerciale ordinario, e che persiste una continuità normativa in seno alla loro tutela, risalente al 1909 (Legge Rosadi) più volte novellata, ma non stravolta, come ribadito di recente anche dalla Cassazione. Non rientrano pertanto nella messe di prodotti fungibili, etichettabili dal sintagma di stampo mercantilistico, risalente agli anni Ottanta, quelli del “Riflusso” e appunto del consumistico “Made in Italy”. Sono bensì, riferendosi alla nota e autorevole definizione della “Commissione Franceschini” (1964) un bene culturale, ovvero “ testimonianza di civiltà”. Concetto quest’ultimo ripreso in toto nel Codice dei beni culturali, vigente dal 2004. È un aspetto cruciale, insito nelle qualità proprie dell’oggetto che assume un valore in quanto legato alla storia, all’arte e al patrimonio di una determinata cultura, conforme peraltro allo spirito del dettato costituzionale, sancito nell’art. 9 Cost.
Questi aspetti cardine non si possono trascurare. Le leggi sono fondamentali, sono il presidio per garantire le libertà collettive e individuali, i diritti e doveri in tutto il pianeta. Si sta parlando infatti di manufatti che sono stati prodotti e/o confluiti in queste lande migliaia di anni fa, pensati, utilizzati secondo usi e costumi precisi, che non hanno nulla a che fare con civiltà altre.
È necessario, perciò, essere chiari e trasparenti affinché questi beni siano giustamente contestualizzati, valorizzati e fruibili secondo le norme dei paesi di origine, fatto che non preclude la possibilità di esporli, nel caso, alla ribalta mondiale, secondo modalità condivise e non frutto di asimmetrie di potere e/o di politiche subalterne.
Non si vorrebbe passare, infine, per il padron ‘Ntoni di verghiana memoria, perché i beni in questione, di fondo, non sono esclusivamente i miei/i nostri (italiani, sic!), sono da consegnare nelle condizioni migliori alle future generazioni di questo mondo. Allo stesso tempo, non è costruttivo essere considerati come lo sciuscià di turno, al di là delle malinconie romantiche della commedia teatrale partenopea. Ognuno si pulisca le scarpe proprie, se non altro prima di entrare in casa d’altri: la buona creanza, come predicavano i nostri avi.
Celie a parte. Siamo coinvolti, non solo a livello istituzionale, nelle richiamate azioni di collaborazione e prevenzione, ma dobbiamo agire con responsabilità, rispetto reciproco, nel vero interesse della tutela globale del patrimonio culturale. Ricordo, parafrasando a chiosa, un proverbio, attribuito a un nativo americano, un Sioux: tutti noi dobbiamo imparare a vederci come parte integrante di questa terra, non come un nemico che viene dall’esterno e che cerca di imporre la sua volontà.

Columnist – Cultural Heritage Expert

