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È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere una volta tanto; galantuomini, si dev’essere sempre.

Luigi Pirandello

Il 3 marzo scorso, la Corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 153/2023, che il dipinto Gentiluomo con il cappello (i capelli sono rossi?) attribuito al Maestro Tiziano Vecellio, deve essere confiscato in via definitiva, confermando la misura avanzata dal Giudice di primo grado, a seguito delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Torino.

Gli inquirenti avevano ravvisato l’illecita esportazione del bene, ex art. 174 D.lgs. 42/2004 (abrogato con l’entrata in vigore dei delitti contro il patrimonio culturale contenenti nel titolo VIII-bis del Codice Penale) avvenuta nel 2003, perciò caduta in prescrizione.
Tuttavia il comma 3 della norma contestata, prevedeva la confisca del bene culturale per cui “il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando”.
A nulla perciò sono valse le istanze di revoca promosse dai legali degli indagati e l’opposizione, tutte rigettate in esecuzione. Il successivo ricorso in Cassazione, finalizzato a provare l’estraneità del reato e a dimostrare la buona fede dell’acquisto del dipinto, non è stato accolto.

Quali sono gli elementi e i principi di diritto su cui si è basata la decisione dell’Alta Corte?

In primis, l’opera, a prescindere dalle questioni di attribuzione, è stata valutata bene culturale, per cui vale la previsione secondo cui rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato (artt. 828-829 Codice Civile, in conformità al dettato costituzionale, ex art. 9, di Tutela del patrimonio storico-artistico della Nazione).

• La confisca obbligatoria ha trovato applicazione pur non essendo il privato responsabile della condotta delittuosa ipotizzata, non rilevando l’eccezione contemplata dal caso in cui il bene appartenga a un terzo soggetto estraneo al reato che, in ogni caso, in presenza di reato, ha l’onere di dimostrare la buona fede (artt. 535-1147-1153 Codice Civile).

• La misura intrapresa dalla magistratura è di tipo amministrativo, finalizzata al recupero definitivo del bene e prescinde dall’indagine inerente la responsabilità penale a livello personale.

L’indagine svolta dai Carabineri dell’Arte, coordinati dalla procura del capoluogo subalpino, aveva dimostrato la mancanza di diligenza e di buona fede dei soggetti coinvolti. Aspetto questo certamente dirimente per la decisione a cui è pervenuta la Cassazione.
L’opera era stata esportata dall’Italia verso a Svizzera, eludendo le procedure amministrative e l’esame dell’ Ufficio Esportazione. Successivamente il bene sarebbe stato acquistato da più persone, suddiviso in quote, alcune delle quali cedute agli eredi. Il dipinto era stato venduto come opera di Tiziano, senza una documentazione corretta, certificante la provenienza, la legittima circolazione. Quanto meno curioso il fatto che la compravendita originaria avesse considerato la tela come di «scuola veneta».

La riconducibilità al noto pittore cadorino è sopravvenuta probabilmente in seguito, dopo che il bene ha varcato i confini nazionali. Strano? Ognuno di noi, fuor di polemica, tragga le sue conclusioni in merito a questo particolare aspetto.
Le polemiche tuttavia ci sono state e anche molto accese, nel momento in cui è stata data notizia della restituzione alla stampa. Tiziano o non Tiziano, questo è il problema?

Ma siamo certi sia il vero problema?

Potremo dilungarci sulle solite questioni riguardanti l’opacità del mercato, la farraginosità delle procedure, le regole eluse, gli esperti/non esperti. Servirebbe?
L’unico modo per fare chiarezza, per fugare ogni dubbio, è quello di ricorrere alla ricerca scientifica, alla tecnologia, basandosi su solidi studi storico-artistici. Lo Stato ha vinto nel contesto giudiziario e della tutela, ma rimane aperto lo scenario della valorizzazione, in conformità a quanto prevede il Codice dei Beni Culturali, in particolare dai principi richiamati dall’art. 1:

[…] 2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

  1. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
  2. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale. […]

Un ritratto originale di Tiziano merita la giusta considerazione, la stessa da riservare ai veri galantuomini, ancor più rari da ritrovarsi, di fronte ai quali ci si dovrebbe sempre togliere il cappello.

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