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Il titolo non intende riprendere il nome di qualche campagna comunicativa del Ministero per i beni e le attività culturali bensì richiama una pratica spesso diffusa fra collezionisti, raccoglitori e fortuiti ritrovatori. Capita infatti spesso – molto più di quanto si creda – che nelle biglietterie dei numerosissimi musei italiani si presentino persone con pacchi e borse contenenti oggetti presumibilmente archeologici o artistici. Altrettanto spesso i responsabili di questi musei si trovano in situazioni imbarazzanti e difficilmente risolvibili: è bene fare chiarezza. 

Innanzitutto, appare necessario rammentare alcuni concetti fondamentali: 

1. I musei pubblici in Italia non forniscono servizi di perizia o autentica di cose private.
2. I musei pubblici non acquistano o ricevono in dono oggetti privi di una comprovata provenienza.
3. I musei operano nella legalità.
4. I musei contrastano il traffico illecito di beni culturali.

Sebbene la realtà internazionale (molti fra i maggiori musei al mondo pubblicizzano direttamente online i loro servizi di identificazione e autenticazione, ovviamente a pagamento) e quella privata (capitanata, anche in Italia, dalle fondazioni che portano spesso il nome di importanti artisti contemporanei) siano diverse, l’ambito museale pubblico, costituito dai musei comunali, provinciali, regionali e nazionali, non fornisce alcun tipo di servizio di perizia o autenticazione di oggetti privati.
Infatti, come si è visto in un precedente intervento di questa Rubrica («L’ho trovato in soffitta»), l’amministrazione competente per la risoluzione di ogni dubbio sul tema è il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con le sue diramazioni periferiche, ossia le Soprintendenze competenti per le varie province o regioni.  

Se in Italia già vent’anni fa, con il D.M. 10 maggio 2001, si rifletteva sulle più innovative correnti museologiche e si formulavano gli standard di funzionamento e sviluppo dei musei, il legislatore del 2004 affermava che il museo* è una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio (art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Esso è altresì ben descritto dalla definizione, elaborata in seno alle più importanti discussioni museologiche nate sin dal 1946 presso l’International Council of Museums (ICOM), che lo descrive come un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società, e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze materiali ed immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, e le comunica e specificatamente le espone per scopi di studio, educazione e diletto, recepita dalla normativa nazionale attraverso il D.M. 23 dicembre 2014 e dal più recente D.M. 21 febbraio 2018, n. 113.  

Questa definizione, ancor più della prima, manifesta il forte amore dei professionisti museali non solo per il patrimonio culturale, materiale o immateriale che sia, bensì proprio per la società contemporanea e futura, oltre che per quelle passate. 

Confrontando, però, questi due enunciati, salta subito agli occhi il termine “acquisisce”. Un museo può acquisire nuovi oggetti? Scaturisce così una domanda abbastanza diffusa: «Posso vendere i miei oggetti d’arte ad un museo?».

Si faccia attenzione. Con il termine “acquisisce” ci si riferisce alle politiche di incremento delle collezioni museali, considerate come gli elementi costitutivi e la ragion d’essere del museo stesso: le collezioni dei musei costituiscono un importante patrimonio pubblico, godono di un trattamento giuridico particolare e sono sottoposte alla tutela del diritto nazionale e internazionale. Considerata questa funzione pubblica (rimarcata anche dall’art. 101 sopracitato), secondo il Codice Etico dell’ICOM per i musei, la nozione di “cura e gestione delle collezioni” include la legittima proprietà, la permanenza, la documentazione, l’accessibilità e l’eventuale cessione responsabile. 

In questo senso, i musei: 

1) devono adottare in forma scritta e rendere pubblica la propria politica in materia di acquisizioni, cura e utilizzo delle collezioni (ossia a redigere i propri Statuti e Regolamenti, così come previsto anche dall’Allegato I del D.M. 21 febbraio 2018, n. 113, sui Livelli uniformi di qualità per i musei);
2) devono verificare l’esistenza di un valido titolo di proprietà prima di procedere all’acquisizione di un oggetto o esemplare offerto in vendita, dono, prestito, lascito o scambio;
3) hanno un obbligo di doverosa diligenza per ricostruire l’intera storia dell’oggetto dalla sua scoperta o dalla sua produzione, prima di procedere all’acquisizione di un esemplare offerto in vendita, dono, prestito, lascito o scambio;
4) non devono acquisire oggetti qualora vi sia un ragionevole dubbio che il loro rinvenimento sia avvenuto senza autorizzazione o con metodi non scientifici, o che esso abbia causato un’intenzionale distruzione o un danno a monumenti, a siti archeologici o geologici, a specie o habitat naturali;
5) non devono procedere all’acquisizione se non si ha la certezza che il proprietario, l’occupante del terreno, le autorità preposte o governative, non siano stati informati del ritrovamento;
6) in casi eccezionali, possono procedere all’acquisizione di un oggetto privo dell’attestazione di provenienza, qualora esso possegga in sé un valore talmente straordinario da rappresentare un contributo allo sviluppo della conoscenza, giustificando così la sua salvaguardia in nome del pubblico interesse.

Solamente all’interno di questa politica di acquisizioni il museo può effettuare una valutazione economica, in primis a fini assicurativi. La stima del valore economico di altri oggetti avverrà soltanto su richiesta ufficiale (solitamente legata ai trasporti per le esposizioni temporanee) di altri musei o di pubbliche istituzioni competenti (giudiziarie, governative o di altra natura). 
Da tutto questo si evince come i musei, al servizio della società e del suo sviluppo, non possano e non debbano offrire servizi di autenticazione e stima bensì debbano concentrarsi sui servizi di “assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico”, così come definito dall’art. 117 del Codice dei beni culturali

Va da sé che i musei debbano evitare di esporre o usare in altro modo materiali di provenienza incerta o ignota, nella consapevolezza che l’uso o l’esposizione di tali oggetti possano essere interpretati quale consenso e incoraggiamento dato dal museo al traffico illecito, una delle piaghe che affliggono attualmente i nostri beni culturali, così come ricordato anche nel 2015 dall’UNESCO con l’emanazione delle Recommendation concerning the Protection and Promotion of Museums and Collections, their Diversity and their Role in Society (Parigi, 17 novembre 2015). 
Il traffico illecito, spesso connesso al saccheggio abusivo di siti e monumenti, dalle aree archeologiche alle chiese, produce ogni anno devastanti risultati sul patrimonio culturale, fornendo al contempo ingenti ricavi alle maggiori associazioni criminali: sin dal 1954, il contrasto di questo fenomeno è affidato anche alle più importanti organizzazioni internazionali, grazie alle quali è oggi attiva una rete mondiale di coordinamento e recupero (da ultimo, in ambito europeo, si seguano le mosse del progetto NETcher). 
Per tutti questi motivi (etici, normativi e culturali), soprattutto in Paesi come il nostro particolarmente colpiti dal flagello, il traffico illecito viene contrastato proprio a partire dall’azione dei musei, dai più piccoli a quelli di maggiore spessore nazionale e internazionale1

Se l’obiettivo della visita al museo sopra menzionata riguarda invece la vendita dell’oggetto o la sua donazione, anziché la richiesta di rilascio di una expertise o di una stima economica, bisogna effettuare altre opportune precisazioni. 

La novella del 2008 introdusse, infatti, la regolamentazione di quanto disposto dalla Legge 512/1982 che prevedeva la possibilità di estinguere un debito con specifiche cessioni materiali di circoscritte tipologie di beni culturali: l’art. 57 del Codice prevede, quindi, la possibilità di alienare allo Stato i beni culturali, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie
Chiunque intenda offrire in vendita allo Stato (ovvero per l’esposizione presso un museo nazionale) cose di sua proprietà deve rivolgere domanda al MiBACT (Direzione generale Musei, Servizio I) attraverso la mediazione dell’Istituto museale o culturale a cui è rivolta l’offerta, così come definito dall’art. 21 del Regio Decreto 30 gennaio 1913, n. 363.
La Direzione generale Musei adotta quindi i dovuti provvedimenti, sentiti i direttori generali competenti per materia e previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico.
Si consideri, comunque, che l’oggetto offerto deve detenere un interesse culturale particolarmente importante, oltre ad andare a colmare un vuoto storico-culturale all’interno della collezione museale a cui viene offerto. 

Sono altresì possibili le donazioni di beni culturali2, ossia oggetti per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di interesse ai sensi dell’art. 13 del Codice, offerti al Ministero per essere destinati alla fruizione della pubblica utenza.
In questo caso, previo parere positivo del direttore dell’Istituto ove si intende donare il bene, il Direttore generale Musei emetterà un decreto di delega per la stipula del contratto con il quale procedere all’acquisizione dell’oggetto stesso (esente dall’imposta prevista, così come definito dall’art. 3 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346).
Il donante dovrà presentare una semplice dichiarazione (ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) in cui attesta il modico valore del bene in relazione al proprio patrimonio (come previsto dall’art. 783 del Codice Civile). 

L’art. 44 del Codice introduce, invece, una terza possibilità dal carattere temporaneo: tale disposto prevede che i direttori degli archivi e degli istituti museali o culturali, previo assenso del competente organo ministeriale, possano ricevere in comodato, da privati proprietari, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività. Anche in questo caso, è necessario che si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche. Inoltre, la loro custodia presso i pubblici istituti non deve risultare particolarmente onerosa. Si badi che il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni.

Qualora si scegliesse di agire con una donazione presso un museo locale, non di competenza statale, si rammenti che la procedura, seppur simile, dovrà passare comunque al vaglio della Soprintendenza per le valutazioni di competenza: nel caso di un bene culturale, la Soprintendenza dovrà comunque esprimersi in merito al trasferimento, come previsto dall’art. 21 del Codice; nel caso di una cosa non dichiarata di interesse culturale sarà necessaria la valutazione del lecito possesso, passaggio fondamentale per l’inserimento all’interno del demanio culturale, ai sensi dell’art. 53.  

Possedere lecitamente beni culturali o oggetti dal presumibile interesse culturale è una delle libertà che il nostro ordinamento ci permette: farlo responsabilmente, però, è un nostro dovere.


* Questo breve scritto viene concluso in una giornata particolarmente triste per tutti coloro che amano l’Arte e cercano di raccontarla e proteggerla.

Per lui (e così per tutti noi), il museo “è un’entità pulsante, viva, che interagisce con la città e coglie le opportunità dell’arte e del grande pubblico. Altrimenti diventa un guardaroba dove, anziché appendere i vestiti, si appendono i quadri alle pareti”.

In ricordo di
Philippe Daverio
(17 ottobre 1949 – 2 settembre 2020)


1 Giulierini P., Melillo L., Savy D., Archeologia ferita. Lotta al traffico illecito e alla distruzione dei beni culturali, Editoriale Scientifica, Napoli 2018.

2 Casini L., Pellegrini E., Donare allo Stato. Mecenatismo privato e raccolte pubbliche dall’Unità d’Italia al XXI secolo, Il Mulino, Bologna 2019.

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