La veduta di Castel Sant’Angelo di Vanvitelli: “Un autentico capolavoro”!

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Ulteriori spunti di riflessione in merito alla legittimità del diniego dell’attestato di libera circolazione possono trarsi a partire dalla pronuncia emessa nello stesso 2011 dal T.A.R. del Lazio avente ad oggetto il mancato rilascio dell’autorizzazione all’esportazione del dipinto, acquistato dalla galleria d’arte Lampronti nel 2008, Veduta dal Tevere di Castel Sant’Angelo del maestro fiammingo Gaspar Van Vittel, più noto come Gaspare Vanvitelli[1].

Il ricorso alla base di tale contenzioso rilevava in particolare come la motivazione del diniego dell’autorizzazione all’esportazione del quadro fosse surrettiziamente finalizzata a trattenere la tela sul territorio italiano in vista di un futuro eventuale acquisto da parte dello Stato, presentando così un potenziale profilo di sviamento di potere rispetto alle finalità previste dalla normativa. In sostanza, secondo il ricorrente, l’amministrazione ha negato l’uscita dai confini nazionali non per agire in funzione della tutela del bene, quanto per poter auspicabilmente comprare successivamente il dipinto. In risposta a tale rilievo il giudice amministrativo ha evidenziato come in questo frangente, da parte dell’amministrazione, non vi sia stata alcuna difformità dell’operato rispetto a quanto prescritto dal Codice Urbani, in quanto è espressamente attribuita dalla legge la facoltà e non il dovere di acquisto coattivo dell’opera di cui si chiede l’autorizzazione all’esportazione, da come si evince dall’art. 70. In tale frangente l’amministrazione, in base all’art. 68 del Codice Urbani, può limitarsi a vietare la fuoriuscita del bene dal territorio nazionale anche senza obbligarsi ad acquistarlo coattivamente.

Tra le ulteriori doglianze del ricorrente si rinviene il fatto che la motivazione fatta propria dall’amministrazione nel provvedimento di vincolo “non sia altro che una mera affermazione di principio, priva di qualsivoglia specifico riferimento bibliografico, storico e critico e risulti del tutto insufficiente ad evidenziare le ragioni che hanno indotto la Commissione ad esprimere siffatto positivo apprezzamento qualitativo del dipinto in questione”. Nel vagliare questo motivo di ricorso, il giudice amministrativo non ha mancato di ribadire la rilevanza delle garanzie formali e procedimentali prescritte dalla normativa volte a realizzare “una corretta formulazione del giudizio valutativo finale sull’importanza storico-artistica di un’opera d’arte”. Alla luce di ciò il T.A.R. evidenzia come “l’onere di motivazione” costituisca “uno strumento indispensabile per assicurare il sindacato di legittimità sulle relative decisioni, sia nelle forme tradizionali dell’eccesso di potere, sia in quelle più evolute del sindacato di ragionevolezza”. Ragionare diversamente, secondo il Collegio, assicurerebbe all’amministrazione dei beni culturali “un’inammissibile immunità nell’ambito di un’attività altamente discrezionale che incide pesantemente sulle situazioni giuridiche dei privati”.

Tutto ciò rilevato la Corte, in un inciso non così trascurabile, sottolinea come il rimedio più opportuno per le doglianze riguardanti le considerazioni d’ordine storico e artistico sia il ricorso gerarchico e non quello giurisdizionale, visto il noto di divieto di sindacato nel merito da parte del giudice amministrativo, assente nel ricorso ai vertici ministeriali. In sostanza, il giudice amministrativo suggerisce di rivolgere le proprie doglianze nel merito del provvedimento emesso dall’Ufficio esportazione non tanto in sede giurisdizionale quanto davanti alla Direzione generale del Ministero competente.

Infine, la pronuncia in questione rileva come l’opera in esame sia stata realizzata dalla mano di un celebre pittore ritenuto uno dei principali iniziatori del genere della veduta, anche definito il pittore di Roma moderna o l’equivalente per la città papale di ciò che Canaletto ha rappresentato per Venezia. Lungi dall’improvvisare un inammissibile tentativo di motivazione postuma, il T.A.R. in definitiva, ritenendo infondata la doglianza relativa al difetto di istruttoria lamentata dal ricorrente, sostiene che “lo stringente onere motivazionale del giudizio di valore sulla rilevanza e sulla significatività dell’opera nella storia dell’arte o della tecnica artistica dell’opera (…) non può che trovare attenuazione di fronte a riconosciuti capolavori che, per intrinseco carattere e natura, sono suscettibili di immediato apprezzamento”. La dottrina ha messo in evidenza come nel caso di specie “parrebbe che i giudici non possano far altro che avallare la pronuncia dell’amministrazione, seppur supportata da una motivazione non esaustiva, in quanto l’opera è definita dalla Corte come un capolavoro riconosciuto”[2]. Il fatto che l’opera in questione sia stata realizzata da un artista non italiano non rileva in modo determinante per l’apposizione del vincolo, anche in considerazione del fatto che Vanvitelli ha vissuto e lavorato in Italia per molto tempo. È ragionevole pensare inoltre che anche l’oggetto della rappresentazione, ossia la veduta di uno dei belvedere più noti di Roma, abbia un valore identitario tale da contribuire alle considerazioni favorevoli all’apposizione del vincolo.


Note

[1] T.A.R. Lazio, Sez. II quater. 1° marzo 2011, n. 1901

[2] A. PIRRI VALENTINI, Il patrimonio culturale tra separazione dei poteri e controllo giurisdizionale: il caso dell’esportazione di opere d’arte”, in Rassegna Paper Convegno AIPDA 2018, p. 9

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