Non solo protezione in caso di conflitto armato. Nella Convenzione c’è molto di più

Limitarne il ruolo solo in caso di conflitto armato alla protezione in uno scenario bellico non le rende totalmente giustizia. Rispondendo alla web marathon lanciata dal Maniscalco Center, una riflessione sulle più importanti nozioni pionieristicamente introdotte dalla Convenzione

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Il 14 maggio 1954 veniva depositata all’Aja la Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato redatta dalla neonata UNESCO al fine di contrastare e regolamentare le azioni belliche nei confronti di strutture e oggetti di interesse storico-artistico-archeologico.

A essa si riconosce il merito di aver esplicitato per la prima volta nella storia il peso dei beni culturali anche durante un conflitto armato, inserendosi in una letteratura giuridica che fino a quel momento aveva dedicato pochi articoli al patrimonio culturale, non perché fosse considerato un argomento marginale ma perché mai prima si era assistito a un suo così massiccio coinvolgimento in termini di danneggiamento e distruzione. Di fronte all’Europa in macerie si rendeva urgente una discussione sul diritto di guerra che si facesse carico di come gli scenari bellici fossero fortemente cambiati e di come questi fossero in procinto di evolversi ulteriormente con il contributo dell’avanzamento tecnologico e di una situazione geopolitica in costante cambiamento.

Scudo blu: simbolo utilizzato per indicare i beni culturali protetti in virtù della Convenzione

La Convenzione, dunque, al momento della sua redazione ha rappresentato un punto nodale, sia perché si fa carico della nozionistica che l’ha preceduta, sia perché contiene una serie di definizioni che embrionalmente irrompono nel panorama giuridico sul tema e solo anni dopo troveranno una loro piena elaborazione.  

Il merito della Convenzione, a 66 anni dalla sua nascita, non sta dunque solo nell’aver contrastato il coinvolgimento dei beni culturali durante i conflitti armati. E qui sommariamente possiamo citare la nozione di “necessità militare”, la clausola “si omnes” (la possibilità per le Nazioni non ratificanti possano in caso di guerra decidere di applicarne le regole), o ancora l’importanza della formazione per il personale militare.

Come se tutto questo non bastasse, la Convenzione ha avuto il pregio di parlare per la prima volta di “patrimonio dell’umanità” poiché “ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale” (Preambolo). Questo rappresenta un messaggio straordinariamente potente poiché vengono a confluire due nozioni apparentemente antitetiche ossia quella di “cultura di un popolo” (individuale), e quella di una “cultura del mondo” (universale). Diventa allora immediatamente evidente come nella Convenzione convivano questi due principi di “relatività culturale” e di “universalità culturale” per cui tutti i popoli del mondo vengono responsabilizzati e sono chiamati a difendere anche il patrimonio culturale di popoli, Nazioni e Paesi terzi. La Convenzione scardina dunque il significato di base di “cultura” come qualcosa atto esclusivamente a distinguere i popoli. Adesso, paradossalmente, deve unirli.

        Adesione alla Convenzione dell’Aja del 1954: in blu i Paesi firmatari del trattato; in rosa i Paesi firmatari che non hanno ancora ratificato il trattato.

Le Convenzioni UNESCO elaboreranno negli anni successivi la nozione del principio di universalità dei beni culturali facendone un pilastro della normativa internazionale con lo scopo che le Parti Contraenti non si sentano più esenti da responsabilità nei confronti della tutela dei beni culturali dell’avversario ma che, al contrario, ne siano addirittura partecipi. Tutte queste Convenzioni si mostreranno di comune accordo nel conferire un valore distintivo al patrimonio culturale dei popoli e nel fondare su di esso non una discriminazione, bensì un terreno dove cercare elementi di contatto. La cultura – e dunque il patrimonio culturale – trovano infatti la loro ragion d’essere nella capacità di distinguere le società ed è compito degli esseri umani che questa distinzione non diventi discriminazione.

I conflitti successivi alla Convenzione, tra cui la guerra Iran-Iraq, la Prima Guerra del Golfo, i conflitti nei Balcani e le guerre afghane, hanno visto un ampio coinvolgimento di beni culturali e questo rappresenta un fallimento non tanto della Convenzione quale strumento tecnico quanto proprio del principio di universalità del patrimonio culturale che è venuto evidentemente a mancare.

Dalla metà del 2010 possiamo affermare che la situazione stia cambiando e si stiano creando sempre più numerose collaborazioni tra governi locali e tecnici del settore al fine di mitigare quanto più possibile i danni arrecati a beni culturali in aree di crisi. Tuttavia, perché possa in pieno compiersi quel principio di universalità, occorre lo sviluppo di un principio di sussidiarietà che faccia perno su un comune istinto di sopravvivenza e sproni le comunità a intervenire attingendo a quel modello culturale universale per cui ogni gruppo sociale è spinto alla strenua difesa della propria identità culturale. Quello che accomuna gli esseri umani non sono le culture ma il comune senso di necessità che ogni singola cultura sopravviva.

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