Turista inglese asporta tessere di un mosaico al Parco Archeologico di Pompei. Quali reati si configurano?

Riparliamo dell’increscioso fatto accaduto a Pompei esaminandolo sia in base alle norme vigenti del Codice Penale e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sia in riferimento alla normativa ancora oggi da approvare e all’esame delle Camere

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Dopo la devastazione di Notre-Dame non è facile parlare di altro anche perché ogni danno subito da altro bene culturale apparirebbe come pittoresca e leggera boutade rispetto al terribile evento ed al coinvolgimento, anche di carattere emotivo, che ha scatenato l’incendio della cattedrale parigina. Per questo non è inopportuno soffermarsi sulla notizia di quella turista inglese che ha danneggiato un mosaico nella Casa dell’Ancora nel Parco Archeologico di Pompei, attratta dalla scellerata ghiottoneria di portarsene a casa qualche pezzo a mo’ di souvenir. Tale notizia ha naturalmente destato la consueta e sacrosanta voce di indignazione e condanna da parte dei più; ciò non di meno, trattandosi di reati, dobbiamo sottolineare come le modalità attraverso cui si giudica un fatto nell’ambito del diritto siano diverse rispetto a come, questo o quel fatto, può essere valutato da persone comuni,  ossia da persone che non utilizzano il punto di vista giuridico che utilizza un metodo, un metro e un registro suoi propri. Prendiamo quindi in considerazione quanto avvenuto a Pompei per analizzarlo alla luce della normativa vigente e, perché no, anche di quella attualmente all’esame del Parlamento che dovrebbe modificare il trattamento sanzionatorio dei reati contro il patrimonio culturale.

Partiamo quindi dal fatto da valutare:  una signorina inglese sulla ventina, mentre si trovava in visita al parco archeologico di Pompei con la sorella gemella nonché il padre, in prossimità della casa dell’Ancora oltrepassa il cordolo di sicurezza ed inizia ad asportare alcune tessere del mosaico pavimentale. Notata dai custodi,  interrompe la propria azione e viene raggiunta dai Carabinieri, i quali procedono alla sua identificazione; i militi non rinvengono però alcun reperto in possesso suo o dei suoi accompagnatori.

Quale ipotesi di reato è configurabile a suo carico?

Le testate giornalistiche hanno parlato di danneggiamento, poi di danneggiamento aggravato ma la situazione è in realtà più articolata  perché in via di prima approssimazione potremmo prendere in considerazione l’art. 733 cod. pen. che punisce il “danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale”, potremmo considerare l’art. 635 cod.pen. che punisce il danneggiamento generico, così come ancora potremmo prendere in considerazione l’art. 624 cod. pen. che punisce il furto semplice o ancora l’art.176 del codice dei beni culturali e del paesaggio che sanziona l’impossessamento illecito.

Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale o danneggiamento semplice?

L’articolo 733, norma fortemente problematica in fase applicativa,  non fa al caso nostro perché è applicabile soltanto a chi “distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa propria”; una norma, quindi, posta a carico del proprietario di qualsivoglia bene culturale e non utilizzabile, all’evidenza, nel caso in questione.

Al più potrebbe applicarsi l’art. 635 cod. pen. che punisce “chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili  le seguenti cose altrui”  tra cui rientrano –  come recita lo stesso articolo – le “cose di interesse storico artistico ovunque siano ubicate”.  Assodato che l’oggetto leso è un bene tutelato da una norma penale, bisogna verificare se la condotta della giovane britannica corrisponda ad una di quelle modalità di aggressione previste dalla medesima norma e, successivamente, verificare l’effettività del danno. Ma andiamo per gradi: l’art 635 c.p. punisce “chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili”. Analizziamo nello specifico queste modalità di aggressione:

  • Distruzione: annientare la cosa,  nel senso materiale di ridurre a niente, di disfare nella sua totalità ed identità. Distruggere nel senso di demolire, annientare, polverizzare, incenerire, tagliare, fondere etc.

E non sembrerebbe proprio questo essere il caso.

  • Dispersione; consiste nel far fuoriuscire la res dalla disponibilità del proprietario rendendone impossibile o difficoltoso il recupero o l’impossessamento.

E nemmeno questa sembrerebbe essere ipotizzabile per il caso in esame.

  • Deterioramento: modificazione materiale della res tale da peggiorarne le qualità e ridurne il valore anche se in maniera non irreversibile (ad esempio la mutilazione di una statua).

Questa ipotesi apparirebbe assolutamente confacente sennonché per la Cassazione il reato di danneggiamento è configurabile soltanto quando la situazione creata richiede per il ripristino un’attività non agevole. E guardando al caso in esame risulta difficile qualificare l’attività di ripristino come non agevole.

  • Inservibilità: il rendere inservibile è categoria interessante ai nostri fini perché l’inservibilità si realizza quando il bene viene reso, anche solo parzialmente, inutilizzabile per un certo periodo di tempo in rapporto alla sua normale utilizzabilità. Ad esempio si risponderebbe di danneggiamento per inservibilità qualora si scomponesse o si mettessero alla rinfusa le carte di un archivio.

Nel fatto  della signorina britannica a Pompei potrebbe ipotizzarsi un danneggiamento per inservibilità, fermo restando che si tratta di una previsione normativa di chiusura e residuale rispetto alle altre sopra esaminate.

Dopodiché bisogna verificare, come abbiamo detto in precedenza,  l’effettività del danno che, si badi, deve essere un danno tale da consentire l’irrogazione di una sanzione: aspetto questo ostico da concepire per coloro che non sono addentro al diritto penale o siano mossi da smania di punizione. Quindi, affinché si configuri il reato di danneggiamento occorrerà verificare la effettiva sussistenza dell’evento dannoso che deve consistere in una diminuzione della strumentalità del bene aggredito di soddisfare bisogni materiali o spirituali del proprietario; quindi anche un danno lieve purché non esiguo tanto  da non integrare una modificazione strutturale o funzionale. Ora, quand’anche facilmente individuabile il danno nelle ipotesi di danneggiamento per distruzione e dispersione, più difficoltosa risulta essere la individuazione per il deterioramento e per la resa in stato di inservibilità, complicato essendo, infatti, individuare una soglia minima di danno capace di generare un deterioramento; la giurisprudenza ha ritenuto che la lesione non deve essere modesta al punto tale da non interferire neppur minimamente sulla struttura o sulla funzionalità del bene. A questo punto possiamo affermare che quanto cagionato dalla turista inglese sia un danneggiamento per deterioramento che ha interferito, seppur in maniera esigua, sulla struttura del bene tutelato ma potremmo pure ritenere configurabile, in via residuale, un danneggiamento per inservibilità parziale costituita dal tempo necessario al ripristino.

Danneggiamento e furto?

Oltre però alle ipotesi di danneggiamento ex art. 635 c.p. il fatto potrebbe essere inquadrabile anche in più gravi ipotesi di reato. Allo stato non è molto chiaro se la turista inglese abbia o meno messo nello zaino talune delle tessere, perché se lo avesse fatto si applicherebbe senz’altro l’art. 624 del codice penale che punisce il furto; qualora non lo avesse fatto potrebbe ipotizzarsi un tentativo di furto se la mancata sottrazione delle tessere sia dovuta all’intervento dei custodi. In ogni caso non furto semplice ma furto aggravato perché, pur non esistendo per il bene culturale un’aggravante specifica all’interno del codice penale, si tratta di  ”cosa esistente in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro, o esposte per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza” (art. 625 n.7 c.p.).  Qualora dovessero ravvisarsi anche i requisiti del furto, ne consegue la simultanea contestabilità del danneggiamento e del furto aggravato; con la ulteriore precisazione che anche il danneggiamento potrebbe essere aggravato ai sensi dell’art. 61 n.2 c.p. che aumenta la pena “per aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato”. Ove mai il danno dovesse essere valutato come danno di rilevante gravità sarebbe applicabile anche l’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p.,  i cui presupposti, invero, non sembrerebbero ricorrere nel caso di cui si discute.

Perché si configura il furto ex art. 624 c.p. e non l’impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato di cui all’art. 176 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio?

La norma prevista dall’art. 176 Cbcp non è una norma specifica sul furto di beni culturali ma è una saggia norma di copertura che garantisce tutela penale a quei beni per cui non sarebbe utilizzabile l’art. 624 del codice penale, proprio perché la condotta prevista e punita è differente. L’art. 624 punisce “chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene”, così individuando una modalità specifica di impossessamento costituita dalla sottrazione ad un detentore laddove la detenzione costituisce una modalità specifica di relazione tra il titolare del diritto e la cosa. Nelle ipotesi di scavo clandestino o di scoperta fortuita non vi è alcuna relazione qualificabile come detenzione tra lo Stato ed il bene culturale rinvenuto, con la conseguenza che mancherebbero dei requisiti per l’applicazione della norma sul furto. Con l’art. 176 Cbcp invece si punisce un impossessamento che potremmo definire semplice, che prescinde cioè dalla figura di un detentore,  si configura come illecito perché il bene appartiene allo Stato ai sensi dell’art. 91 Cbcp. Ciò significa che l’impossessamento illecito previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è una norma che si applica solo a quelle condotte poste in essere nelle immediatezze del rinvenimento del bene; facendo ben attenzione che risulterebbe applicabile anche qualora il bene rinvenuto, lecitamente o meno, venga nascosto in un cespuglio e poi divenuto successivamente oggetto di impossessamento. In ogni caso rileva una certa contiguità con il rinvenimento.

Come si inquadra questo fatto nella nuova disciplina  dei reati contro il patrimonio culturale all’esame del Parlamento?

All’interno della riforma del trattamento sanzionatorio dei reati contro il patrimonio culturale, oggi al vaglio del Senato della Repubblica e consultabile qui, è prevista l’introduzione nel Codice Penale di vari articoli, tra cui il seguente 517 duodecies che riprende ed amplia la previsione dell’art. 635 sul danneggiamento. In questo nuovo articolo si prevede in aggiunta una nuova ipotesi  danneggiamento per induzione di totale o parziale infruibilità; si aggiunge altresì il danneggiamento di cosa propria già punito dall’art. 733 c.p.; si ingloba altresì in anche l’imbrattamento ed il deturpamento di beni culturali ora già previsto in forma generica all’art 639 c.p.; e, infine, si ingloba in questa nuova unica norma anche la previsione dell’art. 171 Cbcp che punisce l’uso illecito.

Art. 518-duodecies. – (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Foto: La Repubblica.it/Napoli

Mercoledì 17 aprile 2019

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